Legge di conversione del Decreto Asset: disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n.136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ha introdotto svariate misure di natura fiscale rivolte ad operatori economici e a privati.

Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 Capi, tra i quali in particolare il IV è dedicato alle disposizioni in materia fiscale.

Tra le novità principali:

  • all’articolo 5 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica ed è istituito il Comitato tecnico permanente per la microelettronica;

  • all’articolo 24 sono previste misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica;

  • all’articolo 25 sono introdotte disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

  • all’articolo 26 è istituita, per l’anno 2023, una imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse;

  • all’articolo 27 sono trattate le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo.

Nel dettaglio, dunque, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento UE, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dal 9 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L’incentivo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996.

Per fruirne è necessario che le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del D.L. n. 73/2022.

 

Altra importante novità introdotta dal Decreto Asset, è la modifica dell’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per interventi agevolati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Tra le altre misure introdotte dal provvedimento si segnala anche l’obbligo di comunicazione da parte dell’ultimo cessionario dei crediti non ancora utilizzati, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020. La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

La norma chiarisce, inoltre, che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 1 dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

 

Infine, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 istituisce, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 385/1993, determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

  1. a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022;

  2. b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023.

Tale imposta, indeducibile ai fini IRES e IRAP, è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 e i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

 

CCNL Gas: con il mese di ottobre in arrivo aumenti stipendiali



Con la retribuzione di ottobre sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore  


Con il rinnovo contrattuale siglato il 30 settembre 2022, Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno disposto gli aumenti salariali. Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti e quello degli addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Igas/Assogas ed alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Utilitalia. Oltre alle categorie sopra indicate, il CCNL riguarda anche gli impiegati amministrativi ed i dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio. Nella fattispecie, con il mese di ottobre 2023 vengono erogati aumenti salariali per i lavoratori del settore. Gli importi relativi ai nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.
































Livello Minimo 
Quadro 3.240,46
8 2.926,37
7 2.703,79
6 2.480,95
5 2.259,20
4 2.121,36
3 1.984,66
2 1.794,14
1 1.614,24

Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga: versamento del contributo addizionale

L’INPS precisa le modalità di versamento del contributo addizionale a cui sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del D.L. n. 48/2023 (INPS, messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023), all’articolo 30, ha previsto un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione fino al 31 dicembre 2023.

 

Possono essere autorizzate ad accedervi, con apposito decreto del Ministero del lavoro, le aziende, anche in stato di liquidazione, che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

 

L’erogazione della nuova misura di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati.

 

Sussistendo l’obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo, ne consegue che il predetto contributo deve essere versato anche dai datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento.

 

Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa come deve essere effettuato il versamento del contributo addizionale, in considerazione del pagamento diretto della prestazione da parte dello stesso Istituto. Pertanto, i datori di lavoro interessati, per tale adempimento, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015 al quale viene fatto espresso rinvio e che aveva illustrato la nuova procedura RACE.

 

Infine, l’Istituto rammenta che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (articolo 1, commi 755 e seguenti, Legge n. 296/2006), l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

 

Il messaggio fornisce poi le istruzioni contabili al riguardo. 

 

CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni: approvata la piattaforma di rinnovo

Con il 97% di voti favorevoli è stata approvata dall’attivo delle delegate e dei delegati la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione

Con il 97% di voti favorevoli è stata approvata nella giornata di ieri dall’attivo delle delegate e dei delegati la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione. Ad annunciarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, esprimendo soddisfazione per il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore nelle assemblee che si sono tenute su tutto il territorio nazionale per la discussione della piattaforma.
Durante l’incontro le OO.SS. hanno sostenuto la necessità delle lavoratrici ed i lavoratori del settore all’adeguamento economico dei propri salari, fortemente erosi negli ultimi anni, nonchè di un miglioramento della propria vita sociale, a partire da una più favorevole conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Per i Sindacati i dati di partecipazione e di consenso espressi nelle ultime assemblee rappresentano un settore che ha la volontà di sostenere il confronto con le controparti datoriali per giungere alla sottoscrizione del contratto, che dovrà dare le giuste risposte alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nel comparto.

Geolocalizzazione e diritto di accesso ai dati del lavoratore

Il Garante della privacy ha sanzionato una società per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di alcuni dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 10 ottobre 2023, n. 511).

Il dipendente ha il diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione: lo comunica il Garante per la privacy che ha comminato una sanzione di 20.000 euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre propri lavoratori.

I tre dipendenti, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto. In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori. Non avendo ricevuto dal datore di lavoro del momento una risposta soddisfacente si erano rivolti al Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità garante ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze: tra l’altro non erano stati comunicati i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata a indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla riservatezza dei dati. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento a suo tempo richieste.

Infine, il Garante ha precisato che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

Manageritalia: con Cassa Sanitaria Carlo De Lellis il welfare è sempre più esclusivo

Nuove prestazioni sanitarie per Dirigenti, Quadri, Executive Professionale e loro familiari iscritti a Manageritalia

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis attraverso il piano sanitario SempreinSalute, eroga prestazioni sanitarie a Dirigenti, Quadri, Executive Professional e loro familiari.
Queste possono essere personalizzate ed integrate secondo il contratto stipulato, dipendente o autonomo, che manager e alte professionalità, fruibili sia collettivamente che individualmente divenendo parte integrante del welfare aziendale e di altre coperture personali.
L’offerta SempreinSalute per i Dirigenti, i Quadri, gli Executive Professional ed il loro nucleo familiare, assicura un pacchetto di welfare sanitario integrativo per eventuali coperture già attive, contrattuali, aziendali o individuali, con un migliore rapporto qualità/prezzo e adattabili alle proprie esigenze professionali, personali e disponibilità. 
In particolare, a seconda del target, la Cassa Sanitaria propone le coperture per manager e familiari di seguito riportate.
Dirigenti: polizza integrativa alle prestazioni Fasdac; polizza per i figli che escono dal Fasdac per i limiti di età;
Quadri: polizza integrativa alle prestazioni QuAS, a cui tale categoria può accedere collettivamente mediante l’azienda o individualmente;
Executive Professional: polizza di copertura sanitaria totale indirizzata ai liberi professionisti che possono fruirne individualmente.
Altresì, si avvale dell’esperienza contrattuale e di welfare di Manageritalia e del supporto tecnico di Assidir, suo agente assicurativo.
Nell’offerta di Cassa De Lellis, al fine di poter fruire dei vantaggi, salvo che nella forma aziendale quadri, è prevista l’adesione a Manageritalia la quale affianca da sempre i manager con prodotti in grado di supportarli professionalmente e in ambito personale, con particolare attenzione soprattutto al nucleo familiare.
Il risultato raggiunto altro non è che un welfare più ampio e disponibile per tutte le figure manageriali, a complemento di quello contrattuale per i dirigenti e a supporto delle maggiori esigenze sanitarie dei quadri e degli executive professional.
Difatti è delegata a coprire tutto l’ambito di welfare integrativo sanitario e per questo ha strutturato con SempreinSalute, pacchetti personalizzabili e prodotti e servizi tra i migliori sul mercato, grazie anche ad un rapporto qualità/prezzo unico che solo la forza di una grande collettività rende possibili.

Fusione per incorporazione: l’incorporante può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo

Nell’ambito di una fusione per incorporazione, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la società controllata di continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo facente capo alla società controllante a decorrere dalla data di efficacia dell’atto di fusione (Agenzia delle entrate, risposta  9 ottobre 2023 n. 445).

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, ­consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Tale sistema è volto ad agevolare, da un punto di vista finanziario, i gruppi societari che riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione, ai sensi del comma 3 del citato articolo 73; mentre, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. del 1979, ­si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi.

Sono, pertanto, da ritenersi escluse dalla disciplina le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

 

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la società controllante chiede se la controllata possa continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato ­mediante atto di fusione società esterne alla suddetta procedura, di cui l’istante detiene il controllo (diretto e indiretto) da meno di un anno.

In merito, l’Agenzia osserva che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura in parola la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata.

 

Come già chiarito con la risoluzione n. 92/E/2010, nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa ­in forza del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale nell’intero patrimonio dell’incorporata, l’Agenzia ritiene che il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non possa mai confluire nell’IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

Analogamente, non può confluire nell’IVA di gruppo il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione.

La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione ­ e, quindi, trasferire al gruppo­ solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall’incorporante.

Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell’incorporante e trasferito all’IVA di gruppo.

 

Ad avviso delle Entrate, dunque, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l’operazione motivo di interruzione e può far confluire nella propria liquidazione periodica ­solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l’incorporazione.

Restano, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell’incorporazione delle due società.

CCNL Centri Elaborazione Dati: con la busta paga di ottobre nuovi minimi retributivi



Per i lavoratori del settore nuovi minimi retributivi con lo stipendio di ottobre 2023 


Con l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 da parte di Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl sono stati indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di ottobre 2023. Il contratto riguarda il personale che lavora presso: centri elaborazione dati contabili; centri elaborazione cedolini paghe; centri elaborazione data entry; centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; centri elaborazione dati operanti come Internet Provider; centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità on line (customer care); centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center) e altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Di seguito la tabella con gli importi.
































Livello Minimo
Quadro di Direzione 2.862,33
Quadro 2.601,30
1 2.233,38
2 1.999,49
3 Super 1.917,06
3 1.794,68
4 1.669,89
5 1.589,92
6 1.342,68

 

Fondo Trasporto Pubblico: prime indicazioni

L’INPS fornisce alcune indicazioni a seguito dell’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico disposta dal D.M. 29 agosto 2023 in vigore dal 17 ottobre 2023 (INPS, messaggio 10 ottobre 2023, n. 3548). 

Per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento  possono utilmente presentare al Fondo le domande di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

 

L’istanza potrà essere inoltrata, con le modalità telematiche in uso, a partire dal prossimo 17 ottobre, data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo alla disposizioni sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 29 agosto 2023).

 

Si ricorda che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ottobre 2023) i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

 

Lo stesso dovrà essere versato, in luogo del contributo di finanziamento del FIS, dalla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

Con medesima decorrenza, quindi, l’INPS informa che sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 

Sanedil: rinnovati i piani sanitari

Dal 1°ottobre i Piani Sanitari del Fondo avranno una durata di 15 mesi e conseguente maggiorazione del 25% dei massimali 

Il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini, ha previsto che dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 i piani sanitari del Fondo – Piano Plus di UniSalute e garanzie in autogestione – hanno eccezionalmente una durata di 15 mesi con conseguente maggiorazione del 25% dei massimali applicati alle singole garanzie, ad esclusione dei pacchetti prevenzione.
Nel suddetto periodo assicurativo possono accedere ai rimborsi in autogestione i lavoratori che risultino iscritti al Fondo, anche in maniera non continuativa e non abbiano usufruito né lui né il proprio nucleo familiare di alcuna prestazione prevista dai piani sanitari del Fondo Sanedil.
Pertanto, per il periodo assicurativo dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024  il massimale è riparametrato su 15 mensilità: 
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi;
– per la montatura delle lenti;
– per visite specialistiche;
– per l’acquisto o il noleggio di sedie, plantari ortopedici, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, busto ortopedico, corsetto ortopedico, tutori/ortesi ortopedici, contenitore addominale, calzature ortopediche.